Attivo presso ogni Prefettura per la trattazione delle pratiche di prima assunzione dei lavoratori stranieri, di ricongiungimento familiare e di conversione del permesso di soggiorno.

Presso ogni Prefettura–Ufficio territoriale del governo è attivo uno Sportello unico per l´immigrazione per la trattazione delle pratiche relative alle procedure:

  • di prima assunzione dei lavoratori stranieri;
  • di ricongiungimento familiare;
  • del test di conoscenza della lingua italiana.

Lo Sportello è stato istituito in base all’art. 18 della legge “Bossi-Fini” 30 luglio 2002, n. 189, che ha modificato l’articolo 22 della legge “Turco-Napolitano”, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286.

Assunzione di lavoratori non comunitari residenti all’estero

Deve essere presentata domanda allo Sportello Unico della provincia ove avrà luogo la prestazione lavorativa, nell’ambito delle quote previste dall’apposito “decreto-flussi” che stabilisce il numero massimo di cittadini stranieri non comunitari ammessi annualmente a lavorare nel territorio nazionale. Lo Sportello Unico rilascia il nulla osta al lavoro e verifica il visto rilasciato dall’autorità consolare e i dati anagrafici del lavoratore.

» La procedura e i moduli per presentare domanda di prima assunzione dei lavoratori stranieri

Conversione del permesso di soggiorno

Lo Sportello Unico per l’immigrazione è competente anche a ricevere e dare seguito alle richieste di conversione del permesso di soggiorno per studio o tirocinio in permesso per lavoro subordinato. Lo Sportello Unico cui rivolgere le istanze, secondo quanto indicato dalla circolare della Direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo n.2896 dell’ 1 luglio 2008, va individuato sulla base della residenza del richiedente.

» Conversione del permesso di soggiorno per studio o tirocinio in permesso per lavoro subordinato

Il ricongiungimento familiare

Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale, titolare di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno, in corso di validità, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo, per protezione sussidiaria, per studio o per motivi religiosi, di durata non inferiore a un anno, può presentare istanza per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare per i seguenti congiunti:

  • coniuge maggiorenne non legalmente separato;
  • figli minori non coniugati (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio), a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
  • figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
  • genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi documentati motivi di salute.

» Procedura informatizzata per le domande di ricongiungimento familiare
» Il rilascio del nulla osta ed i moduli per la presentazione delle domande di ricongiungimento familiare
» Decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160 – Ricongiungimenti familiari

La procedura per il test di lingua italiana

Il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione ha messo a punto la procedura informatica che consente la gestione delle domande per la partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri che intendono richiedere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Come previsto dal D.M. Interno 4.6.2010, il cittadino straniero interessato deve inoltrare per via telematica alla prefettura della provincia dove ha il domicilio la domanda di svolgimento del test, collegandosi al sito http://testitaliano.interno.it e compilando il modulo di domanda.

L’istanza presentata on line viene acquisita dal sistema e trasferita alla prefettura competente. Se la domanda risulta regolare, la prefettura convoca il richiedente entro 60 giorni dall’istanza, sempre per via telematica, indicando giorno, ora e luogo del test. L’esito positivo del test sarà comunicato dalla prefettura alla questura competente.

In caso di esito negativo lo straniero potrà ripetere la prova, sempre prenotandosi via internet.

» Il test di conoscenza della lingua italiana

 

Fonte: http://www.prefettura.it/verona/contenuti/6581.htm